Vip - Associazione Culturale ViviamoInPositivo
Associazione Culturale ViviamoInPositivo
 

Statuto

 

Uniti per crescere
insieme

 

STATUTO dell’Associazione ViviamoInPositivo APS

 

Art. 1 - Denominazione e sede
1.1. È  costituita l’Associazione denominata ViviamoInPositivo APS  in breve VIP APS.
1.2.  L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
1.3:  L'Associazione ha sede in Comune di Torino, in Via Giacinto Pacchiotti,79 CAP 10146; detto indirizzo potrà essere variato con successive deliberazioni del Consiglio medesimo, fermo restando l'esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria degli associati in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso.
1.4. L'Associazione può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 – Scopo e attività
2.1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2.2. Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.
2.3. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
2.4. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in base all’art. 5 comma d: educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e comma i:  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato. In particolare verranno svolte istituzionalmente le seguenti attività: promozione, organizzazione e conduzione di corsi di formazione in Clownterapia e Circo Sociale anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati.
2.5. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
2.6. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
2.7. L’Associazione può avvalersi di volontari - sia soci che non soci - nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
2.8. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3 - Adesione ad enti di promozione, ed organismi nazionali ed Enti nazionali.
3.1. L'Associazione potrà aggregarsi o affiliarsi ad altre associazioni, circoli od enti per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art. 4 – Associati
4.1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4.2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4.3. I soci  versano la quota associativa,  approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
4.4. I soci non in regola con il versamento della quota associativa, hanno 90 giorni di tempo per effettuare il versamento e darne comunicazione al CD,  i non ottemperanti dopo 90 giorni verranno considerati decaduti.
4.5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 - Partecipanti
5.1. Sono i soggetti a cui si fa riferimento nell’Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui si riporta di seguito, ai fini della sua applicazione alle attività ad esso conformi: “Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 6 -  Diritti e doveri degli associati
6.1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell’Associazione.
6.2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo  e presso la sede dell’Associazione entro 10 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: per presa visione presso la sede amministrativa dell’associazione.
6.3. La qualità di associato si perde per decesso, recesso/esclusione o mancato pagamento della quota associativa.
6.4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso anche tramite posta elettronica dando un preavviso di 90 giorni per mettersi in regola (in caso di morosità).

Art. 7 - Finanziamento dell'Associazione
7.1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

Art. 8 -  Patrimonio sociale

8.1. Il patrimonio sociale è costituito anche dal patrimonio mobiliare e immobiliare pervenuto all'Associazione a qualsiasi titolo;
8.2. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Modifica art. 9 – Esercizio sociale e Bilancio
9.1. Entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.
9.2. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
9.3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione

Art. 10 – Utili e residui attivi
10.1. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
10.2. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale13.

Art. 11 - Organi sociali
16.1. Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

Art. 12 - L'Assemblea dei soci
12.1. L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, regola la vita dell’Associazione; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo
12.2 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
12.3. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.  Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
12.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
12.5. L’Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
12.6. La convocazione, che deve essere effettuata per iscritto con 10 giorni di anticipo, deve contenere  luogo, i data, ordine del giorno e orario della  prima convocazione e della seconda convocazione che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.
12.7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
12.8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 13 - Assemblea ordinaria
13.1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e le delibere dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
13.2. L'Assemblea ordinaria  deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio entro il mese di aprile;
13.3. L'Assemblea ordinaria

13.4. L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
13.5. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea  tenuto a cura del segretario;

Art. 14 - Assemblea straordinaria
14.1. L’Assemblea straordinaria:

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
15.1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
15.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
15.3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, da scegliersi tra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
16.2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato in ogni tempo dall'Assemblea dei soci; in tal caso rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo.
16.3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, esso è sostituito automaticamente con il primo dei non eletti o, in mancanza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte della prima assemblea.
16.4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.
16.5. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
16.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta Esso deve essere riunito tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
16.7. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
16.8. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
16.9. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal vice presidente o dal segretario e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 17 -  Il Presidente
17.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del CD.
17.2. Il Presidente ha potere di firma per apertura di conti bancari e postali e può dare delega di firma al Vice Presidente e al Tesoriere.
17.3. In caso di sua assenza ne fa le veci il Vice Presidente.

 

Art 18 – Organo di Controllo
18.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
18.2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
18.3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
8.4. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 -  Il Collegio dei Revisori dei conti
19.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può eleggere (se scelti tra i soci ) o nominare (se esterni ai soci) il Collegio dei Revisori dei Conti.
19.2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti tra i soci nominati  all’esterno . Il consiglio sceglie tra i membri effettivi il Presidente.
19.3. I Revisori Contabili durano in carica cinque anni e possono essere rinominati oppure  rieletti per 2 Volte consecutive.
19.4. Il Consiglio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 20 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio
20.1. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
20.2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 - Norme di rinvio
21.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizione transitoria
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.