| Uniti per crescere insieme |
VIP
VIVIAMOINPOSITIVO
E VIP FORMAZIONE
MarilùSergio
I fondatori dell'Associazione
Maria Luisa Mirabella Pinarello e Sergio Pinarello
L'Associazione VIP-ViviamoInPositivo è nata e cresciuta insieme alla nostra coppia, siamo Maria Luisa Mirabella (Marilù) e Sergio Pinarello, ci siamo conosciuti nel 1996, abbiamo scoperto che la nostra ricerca di crescita personale e spirituale negli anni aveva avuti uno sviluppo simile, entrambi amavamo leggere lo steso genere di libri, entrambi ci eravamo formati attraverso studi filosofici, spirituali e psicologici. Il nostro incontro ha reso evidente il nostro desiderio di metterci a disposizione del nostro prossimo per condividere le nostre ricerche e le nostre scoperte. La nostra unione ci ha condotto a concepire e a partorire il "Corso delle Relazioni", al quale è seguita, dopo pochi mesi la stesura del nostro primo libro: "La Relazione d'Amore", seguito a pochi mesi dal secondo libro: "Da single a coppia" (edito da L?Età dell'Acquario-Lindau-TO).
La costituzione di un Circolo, che permettesse l'insegnamento e la formazione di gruppi di lavoro per la crescita personale e spirituale, nacque qualche mese prima del nostro matrimonio, ed esattamente il 15 febbraio del 1997 vide la "luce" il Circolo Culturale VIP ViviamoInPositivo. I programmi del Circolo in quel periodo riguardavano principalmente due corsi: "Il Corso delle Relazioni" che veniva svolto in tre moduli domenicali e "Vivificazione e Rinascita", un corso tenuto da Maria Luisa basato sulle tecniche di Pensiero Positivo.
Nell'anno
2000 con l'ingresso dei primi volontari-clown (vedi sito: http://www.clownterapia.it)
il Circolo ViviamoInPositivo ha "cambiato faccia" e nel gennaio 2002,
con una variazione dello Statuto, è divenuto a tutti gli effetti, Associazione
di Volontariato, regolarmente iscritta la registro regionale del Piemonte e della
Provincia di Torino e quindi ONLUS.
Per proseguire il percorso di formazione
di crescita personale e spirituale iniziato con ViviamoInPositivo, i fondatori,
Marilù e Sergio hanno creato quindi una nuova Associazione, denominata:
VIP-FORMAZIONE, i cui iscritti possono usufruire
di corsi di formazione, stage, seminari e quant'altro sia utile a favorirne la
crescita personale e spirituale.
Ambedue le
Associazioni, seppure in maniera diversa si occupano di solidarietà. VIP
ViviamoInPositivo attraverso il servizio dei volontari-clown negli ospedali, case
di cura, comunità, ecc. e VIP-FORMAZIONE attraverso la formazione e l'insegnamento.
Entrambe si occupano di offrire un servizio al prossimo e di raccogliere
fondi per l'Adozione a distanza di una
missione in Birmania che è stata affidata all'Associazione dalle Suore
della Provvidenza di Roma.
Eccovi gli Statuti delle due Associazioni:
Lo Statuto dell'Associazione di Volontariato
VIP - 'Viviamo in Positivo' - ONLUS
Titolo primo
Costituzione e scopi
Art. 1 Denominazione e sede
È costituita una associazione
di Volontariato denominata: CIRCOLO CULTURALE "VIVIAMO IN POSITIVO"
con sede in Torino Via G. Fortunato, 4. I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione
sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.
Vip ViviamoInPositivo è un'Associazione democratica, apartitica, e aconfessionale,
a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e della tutela
dei diritti nel mondo.
Art. 2 Finalità
L'associazione
non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.
È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio
umanitario e sociale a titolo gratuito.
In particolare sono finalità
dell'associazione:
· Offrire sostegno, ascolto, solidarietà
attraverso il servizio dei Volontari-clown che portano la gioia in ospedali, case
di riposo, comunità, e in missioni del Terzo Mondo e ovunque regni uno
stato di disagio e di sofferenza;
· Impegnarsi per rendere coscienti
i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie
sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
· Offrire
costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
Art.
3. Attività sociali
L'Associazione realizza i propri fini mediante
le seguenti attività:
- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown
che previa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case
di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili,
comunità di bambini; missioni del Terzo Mondo; pellegrinaggi; ecc.
- Attuazioni di sostegni o adozioni a distanza nelle Missioni del Terzo Mondo,
che abbiano come fine quello di dare col tempo autonomia a chi è aiutato
e che siano seguiti da un referente in loco;
- Attuazione di collaborazioni
con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati;
- Sensibilizzazione
e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione
allo sviluppo; dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro
sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio
"gioioso" in qualunque area di disagio nel mondo;
- Formazione e
invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione, intesa come scambio
di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto del rientro.
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia
e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà
e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale
di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali,
riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
Per
il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà:
- svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica,
ricreativa, congressuale, e del tempo libero;
- compiere qualsiasi operazione
ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite
e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione
di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la
concessione di fidejussioni e altre malleverie;
- Istituire sedi secondarie,
succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione
delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione
alle singole iniziative;
svolgere qualsiasi altra attività connessa
ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi
associativi, tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio
di qualsiasi altro tipo, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni,
affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione
e/o di promozione sociale e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare
l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese
alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche
che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione
di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle
iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere,
della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità
da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.
Art. 4. Adesione ad enti di promozione
Per il migliore raggiungimento
dei propri scopi sociali l'associazione potrà aderire ad un ente di promozione
sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del
4/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo
statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli
organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.
Gli associati
Art. 5. Soci
Il numero dei soci è
illimitato. Alla associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di
ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività
associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o
comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato
in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno
di età.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per
i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta
scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
Art. 6. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a
soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con
l'osservanza delle seguenti modalità:
- indicare nome e cognome, luogo
e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di
attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli
organi sociali.
È compito del Presidente dell'associazione o di altro
membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato
dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a
socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento
della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a
libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo
quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta
l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva
il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.
La tessera rilasciata
al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto
l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota
sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione
di ulteriore domanda di ammissione.
È pertanto, esclusa la temporaneità
della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto
dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97.
Art. 7. Diritti e doveri
degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione
alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le
modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione
del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione
e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo
restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.
I soci sono tenuti:
1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine
deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà
diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità.
2. All'osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso
versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. Scioglimento del rapporto
sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli
soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa
di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera
alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione, danneggia
l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da
associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri
(la metà dei soci più uno) con atto motivato. Dell'esclusione deve
essere data comunicazione scritta a domicilio del socio escluso entro quindici
giorni dall'avvenuta deliberazione.
I soci esclusi per morosità possono
essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.
I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea
ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla
comunicazione di esclusione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo,
non ha diritto alcuno sul patrimonio.
Art. 9. Intrasmissibilità
delle quote sociali
Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate
dagli aderenti all'associazione sono svolte a titolo di gratuità
Patrimonio Sociale
Art. 10. Finanziamento dell'associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle
seguenti entrate:
a) quote degli associati, che possono essere richieste:
all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo
straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote
ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
b)
entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti
agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti
Locali e da altri enti pubblici o privati;
d) altre entrate, derivanti da
occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento
e supporto dell'attività istituzionale.
Art. 11. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare
e immobiliare di proprietà dell'associazione;
b) da lasciti e donazioni
diverse;
c) dall'eventuale fondo di riserva.
Esercizio sociale e Bilancio
Art. 12. Esercizio sociale
L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare,
dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata
approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza
dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 13. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio,
sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il
rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci
giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Art. 14 Utili
e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono
essere devoluti come segue:
a) il 10% al fondo di riserva
b) il rimanente
a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo
e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto
di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi
di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse
diversamente stabilito dalla legge.
Amministrazione
dell'associazione
Art. 16. Organi sociali
Gli organi sociali
dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 17. L'Assemblea
L'Assemblea è
l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento è regolamentato
secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.
L'Assemblea è
convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo
del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di
convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare
e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve essere
convocata per:
- l'elezione del Consiglio direttivo e degli altri eventuali
organi dallo Statuto, ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni
eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli
altri organi dell'associazione.
L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche
dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le assemblee sono presiedute
dal Presidente dell'associazione, o da altro associato in sua assenza.
Il
Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre
soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
L'Assemblea ordinaria
è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima
convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più
uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima
convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea
a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al
voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei
soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare
per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più
di cinque deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica
prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato
attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote
sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione. L'Assemblea
vota, a scelta il suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o
per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci presenti o rappresentati,
richiedano la votazione per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto
un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi
ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente
dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione
e ogni socio può prenderne visione.
Art. 18. Il Consiglio
direttivo; compiti e funzioni.
Il Consiglio direttivo ha il compito di
realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione
debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire
la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- Redigere
regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi
normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione
dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni
altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori
retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo
delle quote associative, approvate dall'Assemblea.
- Determinare i corrispettivi
per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità
di pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento
delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.
Art. 19. Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione
e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea
dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art. 14. Esso è
composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti
gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i
suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi
specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo
è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere,
anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente
lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su
richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del
Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza
dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto
del Presidente. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le
discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni
del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti
e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Art. 20 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone
i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni
adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario
dell'attività dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre
la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.
Disposizioni varie e finali
Art. 21. Controversie
tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati
con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione
di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno
secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto
del contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti
ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente
dell'associazione.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà
alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di
altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero
dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione
che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del
Collegio.
Art. 22. Scioglimento dell'associazione
In caso di
scioglimento dell'associazione, deliberato da tre quarti dei soci, l'Assemblea
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero
i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati
dal Presidente del Tribunale di Torino.
Nell'ipotesi in cui risultassero attività
al termine della liquidazione, queste saranno devolute per uno o più degli
scopi stabiliti dal presente Statuto.
Art. 23 Devoluzione del patrimonio
residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio
residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato, avente
analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti.
Art. 24. Rinvio
Per quanto
non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice
Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni
riconosciute.
I membri del Comitato Direttivo dell'associazione Circolo
Culturale "Viviamo in Positivo", presa visione del presente Statuto,
composto da n. 24 articoli, per un totale di n. 4 pagine, ne approvano il contenuto
in data odierna.
Pinarello Sergio (Presidente)
Mirabella Maria Luisa in Pinarello (Vicepresidente)
Roberto Galvano (segretario)
Art. 1. Denominazione e sede
E' costituita una
Associazione di promozione sociale denominata VIP-FORMAZIONE
La sede dell'Associazione
è in Torino in Via G. Fortunato, 4.
Il Consiglio Direttivo può
deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.
Art. 2. Scopo
sociale L'Associazione non ha scopo di lucro.
È apartitica, apolitica
ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. E' infatti costituita
da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto
il loro senso morale e civile. L'Associazione si propone di:
Contribuire allo
sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione
della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed
alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
Favorire
l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili
tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;
Avanzare proposte agli
enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica
del potere locale;
Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività
culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche
organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in
favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che
appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;
Sviluppare,
anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero,
iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione
democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione
artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale
tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
Istituire sedi secondarie,
succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione
delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione
alle singole iniziative;
Svolgere qualsiasi altra attività connessa
ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi
associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio
di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni
ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione
e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di
natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei
propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità
in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie
strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi
ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare
e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale
dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore
raggiungimento delle finalità associative.
Art. 3. Attività
sociali
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione
potrà svolgere ogni tipo di attività sportiva, culturale, ricreativa
e del tempo libero
In particolare, l'Associazione potrà operare in
campo sociale e culturale con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura
e della pratica della ricerca del benessere psicofisico degli associati avendo
come punto di riferimento l'individuo quale unità inscindibile di mente
e corpo. Per il raggiungimento di quanto indicato l'Associazione potrà:
Organizzare e gestire attività rivolte a promuovere un corretto a armonico
sviluppo di mente e corpo
Promuovere e gestire attività rivolte alla
prevenzione del disagio sociale e culturale e dell'handicap attraverso collaborazioni
con gli enti preposti e le realtà del territorio;
Elaborare programmi
e servizi per il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile;
Promuovere e gestire attività di formazione ponendo in essere corsi, seminari,
incontri, stage, convegni, conferenze;
Promuovere e gestire attività
che favoriscano il benessere psicofisico e lo sviluppo dei rapporti sociali come
ad esempio attività ricreative, spettacoli, teatro di strada etc;
Organizzare
e gestire attività culturali come ad esempio concerti, spettacoli teatrali,
eventi etc; L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta
opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite
e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione
di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la
concessione di fidejussioni e altre malleverie.
Art. 4. Adesione ad enti
di promozione, ed organismi nazionali ed Enti nazionali.
L'Associazione
accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti,
sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi
per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità
analoghe o complementari.
In particolare, per il migliore raggiungimento dei
propri scopi sociali l'Associazione potrà aderire ad un ente di promozione
sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del
14/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne
lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista
dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.
Art.
5. Soci
lì numero dei soci è illimitato. Alla Associazione
possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche
se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative
dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da
chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in
maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di
età. Fino al compimento della maggiore età il socio minore è
rappresentato in tutti gli atti sociali da un genitore o da chi esercita la patria
potestà
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per
i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta
scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
Art. 6. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a soci è
necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza
delle seguenti modalità:
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
professione e residenza;
dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito
dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
È
compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo,
a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo,
valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.
La presentazione
della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione
della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo
quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta,
l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva
il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. La tessera rilasciata al
socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno
associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale
entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. senza presentazione di ulteriore
domanda di ammissione.
È pertanto, esclusa la temporaneità della
partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto daIl'art.
5, comma I, del D. Lgs. N. 460/97.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa,
in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto
e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare
a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il
puntuale versamento delle quote associative.
I soci sono tenuti:
al pagamento
annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo
di procedere all'esclusione del socio per morosità.
alla osservanza
dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. Scioglimento del rapporto
sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli
soci può avvenire per recesso volontario iii qualsiasi momento, per causa
di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera
alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia
l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da
associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei
suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione
scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in
cui il socio ne riceve comunicazione scritta.
I soci esclusi per morosità
possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova
quota di iscrizione I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella
prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta
giorni dalla comunicazione di esclusione.
Clii recede dall'Associazione, per
qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
Art. 9.
Intrasmissibilità delle quote sociali
Ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 5, comma 1, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie
e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili,
fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.
10. Finanziamento dell' Associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento
dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- quote degli associati,
che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale
della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività
svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né
restituibili;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
-
erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato,
dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- altre
entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte
quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.
Art.
11. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
da lasciti e donazioni diverse;
dall' eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio
sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere
la divisione né pretendere la propria quota.
Art. 12. Esercizio
sociale
L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno
solare, dal 1~ gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata
approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza
dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 13. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio,
sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il
rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 14. Utili
e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono
essere devoluti come segue:
il 10% al fondo di riserva;
il rimanente a
disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o
ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi
impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali esistenti.
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto
di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi
di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse
diversamente stabilito dalla legge.
Art. 16. Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 17. L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell 'Associazione.
L'Assemblea è
convocata, ai sensi dell' art.2532 del Codice Civile, con annuncio scritto inviato
al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni
prima della data convenuta. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure
ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno
una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere
convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un
terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione,
i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali
proposte che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata
per:
l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti
dallo Statuto, ogni quattro anni; la discussione e le deliberazioni eventuali
concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri
organi dell'associazione;
le modifiche statutarie; lo scioglimento dell'Associazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato
in Sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente
convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà
più uno dei soci aventi diritto di voto.
Nell'avviso di convocazione
dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima ed è
idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
ed aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Per esercitare
il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola
con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente
dovuto all'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare per delega
scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe,
purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal
presente Statuto.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario,
a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra
i presenti, anche non soci.
Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea
e d~ chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio
può prenderne visione.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo: compiti
e funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi
sociali.
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi
limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.
- Redigere
i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione
dei soci alle attività dell'Associazione.
- Redigere regolamenti nel
rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa
o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione
dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni
altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori
retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'Associazione.
- Stabilire l'importo
delle quote associative.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- Decidere
in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione
all'Associazione da parte degli aspiranti soci.
Art. 19.11 Consiglio
Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni,
così come fissato dall'art. 17. Esso è composto da un numero minimo
di cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari
e rieleggibili nel tempo.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente,
e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in
collaborazione con il Presidente.
lì Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, arche in
modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso
deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta
scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio
dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
Le
riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei
suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto
del Presidente.
1 Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete
le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.
Di tutte
le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai
presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Art.
20. Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi
verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate
dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività
dell'associazione.
Il Presidente sovraintende inoltre la gestione amministrativa
ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.
Art. 21. Controversie
tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati
con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione
di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno
secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto
del contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti
ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente
dell'Associazione.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà
alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di
altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero
dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione
che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del
Collegio.
Art. 22. Scioglimento dell 'associazione
In caso di
scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno
o più liquidatori.
Art. 23. Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo
dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità,
oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme
vigenti.
Art. 24. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili
per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.
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